Alla circolare del Viminale è allegata, inoltre, la circolare n.13352/2026 del Ministero della PA che fornisce ulteriori chiarimenti in merito.
La circolare del Ministero dell’Interno parte dal principio europeo: dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee cessano di essere valide, anche se sulla carta è indicata una scadenza successiva. La disciplina nazionale interviene per governare la fase transitoria, evitando che la perdita di efficacia del documento provochi blocchi nell’accesso a servizi pubblici o privati, discriminazioni o ostacoli all’esercizio di diritti fondamentali.
Rapporti contrattuali già in essere
L’art. 11, comma 1, stabilisce che nei rapporti contrattuali pubblici o privati stipulati prima del 3 agosto 2026, nei quali la carta d’identità cartacea sia già stata acquisita per identificare le parti, non è necessario sostituire il documento per proseguire il rapporto. La carta mantiene efficacia, limitatamente a quel rapporto contrattuale, fino alla scadenza indicata all’atto del rilascio.
È il caso, ad esempio, di identità digitali, servizi PEC, rapporti bancari o finanziari già attivati. Diversamente, dal 3 agosto 2026 la carta cartacea non potrà essere usata per nuove attivazioni o nuovi rapporti contrattuali.
Utilizzo transitorio per servizi essenziali
Il comma 2 consente, fino al 31 gennaio 2027, l’uso della carta cartacea non scaduta per il riconoscimento del cittadino in specifiche situazioni di rilevanza essenziale. La circolare richiama l’esercizio di diritti fondamentali, l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, la consegna della posta, la notifica di atti giudiziari, il ritiro o deposito di denaro presso banche, servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e ogni altro servizio analogo. L’utilizzo resta ammesso anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comprese le rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, e con i soggetti che erogano pubblici servizi.
Nessuna validità per l’espatrio
Il chiarimento più rilevante è che, dopo il 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non potrà in nessun caso essere utilizzata per l’espatrio. La circolare richiama, a tale proposito, anche i documenti equipollenti alla carta d’identità, tra cui il passaporto, che rimane il documento ordinariamente destinato all’esercizio della facoltà di espatrio.
Il nuovo documento provvisorio
I commi 3 e 4 introducono un documento di identità provvisorio, con durata non superiore a sei mesi e non rinnovabile. Potrà essere rilasciato dal Sindaco, ai sensi dell’art. 3 TULPS, nei casi di urgenza, cioè quando il cittadino rappresenti un’esigenza che non consente di attendere i tempi di stampa e consegna della CIE. Il documento provvisorio potrà essere rilasciato fino al 31 dicembre 2027, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, e dovrà essere riconsegnato al momento del ritiro della CIE.
Validità per l’espatrio del documento provvisorio
A differenza della carta cartacea ordinaria, il nuovo documento provvisorio sarà rilasciato con validità per l’espatrio, poiché l’urgenza può riguardare anche un viaggio imminente. Tuttavia, il cittadino dovrà essere avvertito che il documento potrebbe non essere accettato da alcuni Stati esteri per l’ingresso nel loro territorio. Il modello sarà cartaceo, ma con requisiti di sicurezza rafforzati, da definire con decreto ministeriale.
Pagamenti CIE tramite PagoPA
Il comma 5 introduce anche una semplificazione per la riscossione del corrispettivo CIE. Sarà resa disponibile una piattaforma centralizzata, integrata con CIEOnline e PagoPA, che consentirà ai Comuni aderenti di riscuotere anticipatamente il pagamento. Il cittadino potrà pagare prima di recarsi allo sportello; le somme saranno ripartite automaticamente tra quota comunale, per diritti fissi e di segreteria, e quota statale.
Rapporti già attivi: non serve sostituire il documento
Il comma 1 dell’art. 11 stabilisce che, per i rapporti contrattuali pubblici o privati stipulati entro il 3 agosto 2026, nei quali la carta d’identità cartacea sia stata usata per identificare le parti, il documento mantiene validità fino alla scadenza riportata sulla carta, limitatamente a quel rapporto. Quindi non è necessario aggiornare o sostituire il documento per la regolare prosecuzione del rapporto già in essere.
La circolare precisa che restano valide, fino alla scadenza del documento, le identità digitali già attive e associate alla carta d’identità cartacea. Rimane quindi possibile continuare ad accedere ai servizi online erogati da soggetti pubblici e privati. Diversamente, dal 3 agosto 2026 la carta cartacea non potrà più essere utilizzata per attivare nuove identità digitali o stipulare nuovi rapporti contrattuali.
Servizi essenziali e diritti fondamentali
Il comma 2 riguarda invece i casi in cui il cittadino deve essere identificato di volta in volta. Fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della CIE, la carta d’identità cartacea non scaduta potrà ancora essere usata per l’esercizio di diritti fondamentali o per accedere a servizi essenziali di rilievo costituzionale, come prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, ritiro della corrispondenza, notifica di atti giudiziari, esenzioni ticket presso le ASL, operazioni di ritiro o deposito di denaro presso banche, uffici postali o intermediari finanziari, compreso il ritiro della pensione.
Rapporti con PA e pubblici servizi
La carta cartacea potrà essere ancora utilizzata, entro il limite del 31 gennaio 2027, anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana, comprese le rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, e con i soggetti che erogano pubblici servizi. La circolare qualifica però questa previsione come specifica ed eccezionale: serve solo a evitare blocchi nell’accesso a diritti e servizi essenziali durante la fase transitoria.
Nessun espatrio dopo il 3 agosto 2026
La circolare ribadisce che la carta d’identità cartacea potrà essere usata solo per il riconoscimento sul territorio nazionale e presso le rappresentanze diplomatico-consolari, ma non potrà più essere utilizzata per l’espatrio oltre il 3 agosto 2026.
I documenti utilizzabili per il riconoscimento sul territorio nazionale
Restano comunque utilizzabili, per il riconoscimento nel territorio nazionale, gli altri documenti equipollenti previsti dall’art. 35 del d.P.R. 445/2000 (patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato) e per l’espatrio il passaporto.